Modalità di presentazione dell'istanza
La SCIA va presentata tramite il portale regionale STAR del SUAP del Comune di Siena.
L'accesso a STAR deve essere effettuato tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS e di essere in possesso di firma digitale.
Va selezionato il codice ateco della propria attività e successivamente selezionata l'opzione "Adempimenti tecnici". Una volta individuata la propria attività nell'elenco che apparirà, va attivato l'endoprocedimento "AD COM 05 - SCIA per insegna di esercizio e su veicoli aziendali"
Alla domanda devono essere allegati:
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modulo di richiesta compilato e firmato digitalmente con i relativi allegati richiesti nel modulo stesso:
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Relazione tecnica asseverata redatta da Tecnico abilitato
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Planimetria 1:2000
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Documentazione fotografica
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Bozzetto grafico
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Prospetti e sezioni quotate
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Schede descrittive impianti
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Autorizzazione paesaggistica (se dovuta)
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Dichiarazione conformità impianti luminosi (se prevista)
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Documento identità (se firma autografa)
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Ricevuta pagamento del canone patrimoniale dovuto*
*Per informazioni/bollettini/modalità di pagamento rivolgersi a I.C.A. S.P.A. 0577.280175
Ai sensi dell'art. 5 DL 19/2026: "La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990."
Il Comune potrà richiedere integrazioni documentali nel corso dell’istruttoria.