AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Variazioni
Ogni variazione relativa alla denominazione dell’agenzia, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale, alla sede, è comunicato al SUAP entro 60 giorni.
E' necessario allegare alla variazione (di denominazione dell'agenzia, del titolare, della denominazione o ragione sociale della società, della sede dell'agenzia) una appendice alle polizze assicurative con presa d'atto delle variazioni intervenute.
Una copia della SCIA di inizio attività e di ogni SCIA di variazione deve essere esposta in modo ben visibile nell'agenzia di viaggi.
Apertura di filiali, succursali e altri punti vendita
L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio.
In caso di apertura di filiali, succursali o punti vendita è necessario dichiarare ed autocertificare il possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile e contro il rischio di insolvenza e fallimento già stipulata per l'agenzia principale, con presa d'atto dell'apertura della filiale, succursale o punto vendita.
Chiusura temporanea dell'agenzia
La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi va comunicata al Suap competente per territorio indicandone i motivi e la durata.
Non è consentita la chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo superiore a 8 mesi consecutivi.
N.B. l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati e fino a quando devono ancora svolgersi i viaggi da essa venduti.
Agenzie di viaggio on line
Le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza dei requisiti previsti per le agenzie di viaggio ad esclusione del possesso del locale aperto al pubblico. Le agenzie di viaggio on line sono comunque tenute a comunicare l'indirizzo della propria sede legale.
Abilitazione e riconoscimento della qualifica di Direttore Tecnico
Il quadro normativo per l'abilitazione e il riconoscimento della qualifica di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo in Toscana è stato aggiornato dalla Legge Regionale n. 61/2024 (Nuovo Testo Unico del Turismo), che abroga e sostituisce la precedente L.R. 86/2016. La competenza sulla gestione, organizzazione ed effettuazione degli esami per l'accesso alla professione resta centralizzata in capo alla Regione Toscana.
In conformità al quadro nazionale definito dal D.M. 5 agosto 2021 (Decreto Ministeriale n. 1432), l'ottenimento dell'abilitazione richiede il possesso di tre categorie di requisiti: soggettivi, formativi e linguistici. Il superamento dell'esame indetto dalla Regione assolve esclusivamente il possesso dei requisiti formativi. Ai fini del rilascio dell'abilitazione formale — di competenza del Comune territorialmente rilevante — il candidato deve dimostrare anche la regolarità dei requisiti soggettivi e di conoscenza linguistica. Per i titoli esteri, l'abilitazione viene concessa previo accertamento dei requisiti previsti dal decreto legislativo sul riconoscimento delle qualifiche professionali (d.lgs. 206/2007).
La principale novità riguarda l'esercizio dell'attività: a seguito dei recenti interventi legislativi e giurisprudenziali, è caduto l'obbligo che imponeva al Direttore Tecnico di prestare la propria attività con carattere di esclusività per una sola agenzia. La limitazione (precedentemente contenuta nell'art. 94 della L.R. 86/2016) è stata rimossa, liberalizzando le prestazioni lavorative di questa figura professionale sul mercato.
Riepilogo dei Requisiti Attuali (L.R. 61/2024 e D.M. 1432/2021)
- Requisiti Formativi: Assolti tramite il superamento dell'esame della Regione Toscana o tramite specifici titoli di studio universitari/master abilitanti previsti dal decreto nazionale.
- Requisiti Linguistici: Certificazione della conoscenza di due lingue straniere (con livello minimo B2 per l'inglese e per la seconda lingua scelta).
- Requisiti Soggettivi: Possesso dei requisiti morali, di onorabilità e insussistenza di cause di divieto o sospensione legate alla normativa antimafia.
- Fine dell'Esclusività: Il Direttore Tecnico può ora operare per più agenzie, non essendo più vincolato al mandato unico e continuativo per un solo operatore.