Elezioni amministrative, come si vota

Tutte le informazioni sul portale del Comune di Siena

Data di pubblicazione:
Tipologia della notizia
Comunicati stampa

Corpo

Le elezioni amministrative 2023 nel Comune di Siena si terranno in data domenica 14 (dalle ore 07 alle ore 23) e lunedì 15 maggio (dalle ore 07 alle ore 15). L’eventuale ballottaggio avrà invece luogo il 28 e 29 maggio con gli stessi orari. Per esercitare il diritto di voto è necessario recarsi presso la sezione elettorale di appartenenza con un documento d’identità valido e la tessera elettorale.

Per quanto riguarda la legge elettorale, secondo la vigente normativa, viene direttamente eletto il candidato a sindaco chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti, cioè il 50% più uno di tutte le persone che sono andate a votare. Nel caso in cui questo non accada, cioè nessuno dei candidati riesca a ottenere la maggioranza assoluta, si procede con il ballottaggio, nel quale si sfidano solo i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno. Al ballottaggio vince chi ottiene più voti.

La scheda elettorale reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore può votare: una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno (il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato); un candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata (il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco); un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno (il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata); un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno (il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata – “voto disgiunto”). Ciascun elettore può esprimere, inoltre, fino a due voti di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno (o nome e cognome in caso di omonimia). Per chi esprime due preferenze, queste devono essere obbligatoriamente rivolte a un uomo e a una donna. Non si può, quindi, esprimere la preferenza per due uomini o per due donne. Per l’eventuale ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto

L’attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata dopo l’elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l’assegnazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto. Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. Per ciascuna lista o gruppo di liste i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo l’Hondt, dividendo successivamente per 1, 2, 3… la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate sino alla concorrenza dei seggi da assegnare. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria. Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste, sono, in primo luogo, proclamati consiglieri i candidati a sindaco non eletti, collegati a lista che abbia ottenuto almeno un seggio; nel caso di collegamento a più liste, il seggio per il candidato sindaco è detratto dai seggi attribuiti complessivamente al gruppo di liste collegate. Sono proclamati consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; in caso di parità, sono proclamati i candidati che precedono nell’ordine di lista.

Informazioni. Per tutte le informazioni relative alle elezioni amministrative è possibile consultare il portale web del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/node/3966). Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio elettorale del Comune di Siena ai numeri 0577-2922104/292234/292477/292394.

Ufficio Stampa Comune di Siena

Ultimo aggiornamento

05/05/2023, 12:43