L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2,
lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza
degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste
elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7
maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta, per posta elettronica anche non
certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità
valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale
ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445